Art. 472Svolgimento dell'inchiesta formale

Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti. Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'. Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art472 · fonte su Normattiva