Art. 504 — Competenza per l'esecuzione
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva