Art. 51 — Spese per ispezioni e collaudi
Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49. All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo. Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva