Art. 532Esami

Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneita' in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneita'.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art532 · fonte su Normattiva