Art. 533Ormeggiatori e barcaioli

Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attivita' almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purche' presentino domanda nel termine di un anno.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art533 · fonte su Normattiva