Art. 539 — Dichiarazione di armatore
Chi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e' stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice della navigazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva