Art. 7 — Presentazione di altri documenti
Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva