Art. 77 — Rifiuti di bordo
E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva