Art. 15

La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato. Alla stessa segreteria e' comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art15 · fonte su Normattiva