Art. 16 231Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art16 · fonte su Normattiva