Art. 57 231 — Informazione di garanzia
L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva