Art. 58 231Archiviazione

Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art58 · fonte su Normattiva