Art. 65 231Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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