Art. 79 231Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art79 · fonte su Normattiva