Art. 17 gelli biancoClausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo vigente dal 17 marzo 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art17 · fonte su Normattiva