Art. 103
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura ((ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione)).
Testo vigente dal 10 marzo 1978 al 1 gennaio 2027 · versione 15 su Normattiva