Art. 14Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

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((Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

  • a)le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse;
  • b)le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
  • c)i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
  • d)i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie)).

Testo vigente dal 20 gennaio 1977 al 8 giugno 1982 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art14 · fonte su Normattiva