Art. 14 — Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
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Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: ((a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;))
- b)le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- c)i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
- d)i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Testo vigente dal 8 giugno 1982 al 1 luglio 1999 · versione 24 su Normattiva