Art. 45

Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo ((, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede)).

Testo vigente dal 8 agosto 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 141 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art45 · fonte su Normattiva