Art. 16 statuto dei lavoratoriTrattamenti economici collettivi discriminatori

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art16 · fonte su Normattiva