Art. 19Attuazione del diritto di interpello del contribuente

L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

Testo vigente dal 31 luglio 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art19 · fonte su Normattiva