Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art16 · fonte su Normattiva