Art. 21
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 31
Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici…
Art. 25
Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici…
Art. 38 — Consigli comunali e provinciali
L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato…
Art. 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.…
Art. 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti: il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in Conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.…
Art. 15
Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge …
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art21 · fonte su Normattiva