Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della: istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste. Il Governo della Repubblica puo' chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art47 · fonte su Normattiva