Art. 38

La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

  • 1)la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
  • 2)l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;
  • 3)l'amministrazione del patrimonio della Regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
  • 4)le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
  • 5)l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima, seduta successiva.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art38 · fonte su Normattiva