Art. 53
La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.
Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 60
Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.…
Art. 27
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.…
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti…
Art. 3 — Modifica dell'articolo 123 della Costituzione
L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio…
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo…
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art53 · fonte su Normattiva