Art. 65
La Regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati. ((Le province hanno facolta' di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.))
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva