Art. 66

((La regione e le province hanno)) facolta' di emettere prestiti interni ((da esse)) esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art66 · fonte su Normattiva