Art. 68-ter

Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art68ter · fonte su Normattiva