Art. 79

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art79 · fonte su Normattiva