Art. 86

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art86 · fonte su Normattiva