Art. 36
La Giunta regionale, in caso di necessita' e urgenza, puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio. I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva