Art. 40

L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali. Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art40 · fonte su Normattiva