Art. 11 — Esclusione dalla partecipazione alle gare
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Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
- a)che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale, o per delitti finanziari;
- c)che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- d)che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- e)che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- f)che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o piu' documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contegono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa e' prevista nello Stato straniero, e' sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva