Art. 16 — Subappalto
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Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita' del fornitore aggiudicatario. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva