Art. 18 — Elenchi ufficiali di fornitori
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Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva