Art. 18 — Elenchi ufficiali di fornitori
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I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorita' che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva