Art. 46
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 46 — Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema
Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie…
Art. 46 — Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema
Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie…
Art. 41 — Principi e funzioni
Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche…
Art. 41 — Principi e funzioni
Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche…
Art. 42 — Regole tecniche del sistema
Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, …
Art. 42
(Regole tecniche del sistema)…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311~art46 · fonte su Normattiva