Art. 36 — Certificato di emergenza
Nel caso di totale o parziale non operativita' del sistema, l'ufficio cui il certificato e' richiesto rilascia il certificato di emergenza dopo aver acquisito i dati conservati presso l'ufficio centrale. Se, alla data del ripristino del sistema, e' riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta di certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva