Art. 54 — Abrogazioni di norme secondarie
[1]Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
[2]- decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931; - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988; - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000; - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,"; - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva