Art. 29 — Macchine agricole
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Le macchine agricole si dividono in:
- 1)semoventi: ((a) trattrici agricole, con o senza piano di carico;))
- b)macchine operatrici agricole;
- c)carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;
- d)generatori di energia per uso agricolo;
- e)motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanicoagrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25;
- 2)trainate:
- a)macchine operatrici agricole;
- b)generatori di energia per uso agricolo;
- c)rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
- d)carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessita' funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e' trainato.
Testo vigente dal 8 marzo 1963 al 1 gennaio 1993 · versione 1 su Normattiva