Art. 31Macchine operatrici

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Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art31 · fonte su Normattiva