Art. 51 — Posto di guida
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Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda, da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva