Art. 7

Marchi collettivi di qualita' delle piante officinali Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualita' nella filiera delle piante officinali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facolta' di proporre un marchio unico di qualita' che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualita' della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP).

Testo vigente dal 23 giugno 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75~art7 · fonte su Normattiva