Art. 78
[1](Art. 10, comma quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
[2]Mediante decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti