Art. 81Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731

Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sara' altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformita' dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art81 · fonte su Normattiva