Art. 66

[1](Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonche' dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilita' dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

[3]Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art66 · fonte su Normattiva