Art. 85

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni - e ad autorizzazioni dello Stato, e' facolta' della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verra' assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art85 · fonte su Normattiva