Art. 13(L) Compiti dell'intermediario

L'intermediario:

  • a)esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
  • b)rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L). Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art13 · fonte su Normattiva