Art. 7(L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art7 · fonte su Normattiva